Connessioni rinnovabili: urgente risolvere il problema della saturazione virtuale della rete. Le proposte di Elettricità Futura
Elettricità Futura, la principale Associazione del settore elettrico italiano che rappresenta oltre il 70% del mercato nazionale, ha inviato al MASE, ARERA e Terna un documento di proposte - frutto di un importante e approfondito confronto con i principali operatori del settore elettrico di cui restituisce la visione - per risolvere il problema della saturazione virtuale della rete di trasmissione e garantire un efficace meccanismo di gestione delle richieste di connessione.
Gli obiettivi di decarbonizzazione che l'Italia si è impegnata a raggiungere al 2030 rendono necessario individuare misure efficaci, da implementare con urgenza, per porre fine a un fenomeno che sta notevolmente rallentando la realizzazione dei nuovi impianti rinnovabili indispensabili per raggiungere i target.
Il problema della saturazione virtuale della rete è chiaramente visibile nell'ammontare delle richieste di connessione arrivate a circa 336 GW di potenza rinnovabile (al 31 marzo 2024).
"Questo dato da una parte dimostra il forte e crescente interesse di operatori solidi a installare nuovi impianti rinnovabili in Italia, dall'altra include anche numerose richieste di connessione per progetti destinati a non essere né autorizzati, né realizzati, ma che tengono "virtualmente" impegnata la capacità di rete" afferma Agostino Re Rebaudengo, Presidente Elettricità Futura. "Pertanto, è irrimandabile l'introduzione di nuovi criteri per le domande di connessione alla rete di trasmissione in grado di garantire che i progetti con basi solide dal punto di vista tecnico e finanziario possano avere certezza di realizzazione, nell'immediato - intervenendo sulle richieste già presentate - e in futuro - intervenendo sugli iter delle nuove richieste di connessione".
Le proposte di Elettricità Futura per risolvere la saturazione virtuale della rete di trasmissione si concentrano su 5 aree di intervento:
Commisurare il costo della connessione non solo alla capacità impegnata, ma anche alla durata dell'impegno.
Determinare la decadenza delle richieste di connessioni non supportate da ragionevoli aspettative di conferma e attivazione.
Prevedere per le richieste future criteri più stringenti e selettivi.
Intervenire sui corrispettivi delle connessioni.
Intervenire sul funzionamento dei Tavoli tecnici.
In particolare:
1) Commisurare il costo della connessione non solo alla capacità impegnata, ma anche alla durata dell'impegno.
La proposta muove dal presupposto che l'impegno di capacità della rete è (o è divenuto) un bene raro, il cui costo deve essere proporzionale non solo alla capacità impegnata, ma anche alla durata dell'impegno, nella prospettiva di assicurare il rispetto del principio della doverosità della connessione per le FER ed anche un corretto funzionamento del meccanismo di concorrenza fra gli operatori, oggi alterato dalla rendita di posizione dei titolari di soluzione di connessione risalenti e di implausibile attivazione.
Elettricità Futura propone che il costo della connessione non sia più commisurato soltanto alla capacità impegnata, ma anche alla durata dell'impegno, una misura che certamente corrisponde alle più attuali esigenze del sistema.
L'impegno deve avere un costo correlato a lassi di tempo predeterminati - per esempio un trimestre, un semestre o un anno - in modo che, al momento della accettazione della STMG l'operatore acquisti una durata predeterminata dell'impegno di capacità (acquisti, per esempio, uno o più semestri/annualità secondo le sue esigenze e previsioni) alla cui scadenza si abbia una vera e propria decadenza della soluzione, oppure il suo rinnovo oneroso per un altro periodo.
In tal modo, gli operatori sarebbero incentivati a rinnovare solo le connessioni collegate a progetti con concrete possibilità di successo e ad abbandonare le altre, e cesserebbe di accadere che la STMG rilasciata per progetti, il cui iter autorizzativo non è stato nemmeno avviato, rimanga attiva per anni, impegnando capacità di rete che sarebbe più opportuno destinare a progetti concretamente realizzabili. A propria volta il gestore di rete potrebbe meglio programmare la propria attività.
Un simile sistema risponderebbe ai criteri di proporzionalità e adeguatezza: alla diversificazione del costo per gli utenti della connessione, corrisponderebbe, infatti, una diversificazione del servizio in termini di durata, cioè in relazione a una caratteristica del servizio che il fenomeno della "saturazione" ha reso non più "neutra" e che, pertanto, deve doverosamente essere remunerata in modo differenziato.
Il passaggio dal regime attuale al nuovo potrebbe - se oculatamente regolato - consentire di "liberare" molta della capacità oggi impegnata.
Per implementare le nuove misure alle richieste di connessione già accettate, si potrebbe prevedere che, entro 3 mesi dalla loro adozione, tutti i proponenti, la cui soluzione di connessione sia stata accettata da più di 210/270 giorni lavorativi, debbano confermare o meno l'interesse all'iniziativa, nei termini che seguono:
rinunciare immediatamente e gratuitamente alla connessione, con restituzione dell'anticipo versato, oppure
assoggettarsi al nuovo regime e rinnovare la connessione a tempo determinato e a titolo oneroso, dietro versamento di un corrispettivo proporzionato sia alla capacità (in modo da sollecitarne le riduzioni) che alla durata del rinnovo, oppure
subire la decadenza della STMG in caso di mancata risposta al gestore entro il termine assegnato e comunque nel caso in cui non siano in grado di dimostrare di aver presentato la richiesta di avvio del procedimento autorizzatorio unico o di aver incardinato la diversa procedura
Tale provvedimento dovrebbe dapprima essere oggetto di un intervento del Parlamento modificativo dell'art. 14 c. 2 del D.lgs. 387 del 2003, che vi aggiunga una lettera b-bis del seguente tenore: "i costi a carico del produttore per la prenotazione di capacità devono essere commisurati sia alla capacità che alla durata dell'impegno del gestore di rete".
Successivamente ARERA potrebbe approvare la disciplina attuativa, sotto forma di emendamento e modifica del TICA.
2) Rendere effettiva la decadenza delle richieste di connessioni non supportate da ragionevoli aspettative di attivazione e aggiornarne i termini di validità.
Allo stato la disciplina delle connessioni prevede che, in caso di inutile superamento dei termini entro i quali conseguire il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, la soluzione di allacciamento divenga meramente indicativa e debba/possa essere confermata al momento del rilascio della autorizzazione.
Sarebbe, invece, opportuno correlare, alla scadenza del periodo di durata della STMG la sua effettiva decadenza con conseguente riallocazione della capacità da parte del gestore di rete.
Il gestore di rete potrebbe pubblicare le capacità tornate disponibili e indicare un termine entro il quale gli operatori possono chiedere la modifica della propria connessione, accedendo alla nuova capacità e, nel caso in cui più operatori chiedano gli stessi MW di capacità, il criterio di allocazione dovrebbe essere l'anteriorità della richiesta o della accettazione della STMG.
Inoltre, occorre prendere atto che le tempistiche indicate del TICA sono sicuramente insufficienti per arrivare alla conclusione degli iter autorizzativi, la cui durata è, in molte Regioni, mediamente superiore ai 3 anni per impianti fotovoltaici e 4 anni per impianti eolici (non è raro che un operatore riesca a ottenere l'autorizzazione quando ormai la STMG accettata è divenuta irrealizzabile).
Oggi l'iter di connessione prevede che ciascuna delle fasi principali della procedura si svolga entro tempistiche massime - per impianti di potenza superiore ad 1 MW la STMG rimane valida per 210 o 270 giorni lavorativi nel caso, rispettivamente, di connessioni in MT e in AT e AAT - che tuttavia spesso, in concreto, non possono essere rispettate, a causa della condizione di sistematico ritardo in cui versano le procedure autorizzative e ambientali.
Dunque sarebbe opportuno aggiornare i termini di validità della STMG, e renderli più coerenti con la reale durata delle procedure autorizzative, per esempio graduandoli a seconda che il progetto sia o meno sottoposto a screening o VIA, e/o sia oggetto di autorizzazione regionale o nazionale, e calcolandola al netto dei ritardi imputabili ai GdR.
3) Intervenire sui requisiti soggettivi
Per disincentivare indirettamente dinamiche speculative, un ulteriore intervento potrebbe riguardare la 1) dimostrazione del possesso di requisiti soggettivi e 2) il set documentale richiesto all'atto della richiesta di connessione, ad oggi di livello estremamente ridotto.
Di seguito alcune proposte di requisiti soggettivi, al cui possesso potrebbe essere subordinata la possibilità di accedere al servizio di connessione alla Presupposto giustificativo dell'introduzione di tali requisiti si rinviene nel TICA, laddove è previsto che il soggetto richiedente la connessione "intende rivestire la qualifica di "produttore di energia elettrica", qualifica alla quale possono essere ricondotti requisiti di serietà, professionalità e adeguatezza.
Dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto richiedente in relazione alla entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dell'intervento e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza,
ovvero, in alternativa,
dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto richiedente, definita in termini generali in base a parametri di redditività standard calcolati su tecnologia e taglia,
ovvero, in alternativa,
impegno di un istituto bancario - o di un terzo garante - a finanziare la realizzazione dell'impianto.
Assenza delle cause di esclusione di cui agli 94 e 95 c. 1, lett. a) ed e) e c. 2 del D.lgs. 36 del 2023 (nuovo codice dei contratti pubblici).
Potrebb
Il problema della saturazione virtuale della rete è chiaramente visibile nell'ammontare delle richieste di connessione arrivate a circa 336 GW di potenza rinnovabile (al 31 marzo 2024).
"Questo dato da una parte dimostra il forte e crescente interesse di operatori solidi a installare nuovi impianti rinnovabili in Italia, dall'altra include anche numerose richieste di connessione per progetti destinati a non essere né autorizzati, né realizzati, ma che tengono "virtualmente" impegnata la capacità di rete" afferma Agostino Re Rebaudengo, Presidente Elettricità Futura. "Pertanto, è irrimandabile l'introduzione di nuovi criteri per le domande di connessione alla rete di trasmissione in grado di garantire che i progetti con basi solide dal punto di vista tecnico e finanziario possano avere certezza di realizzazione, nell'immediato - intervenendo sulle richieste già presentate - e in futuro - intervenendo sugli iter delle nuove richieste di connessione".
Le proposte di Elettricità Futura per risolvere la saturazione virtuale della rete di trasmissione si concentrano su 5 aree di intervento:
Commisurare il costo della connessione non solo alla capacità impegnata, ma anche alla durata dell'impegno.
Determinare la decadenza delle richieste di connessioni non supportate da ragionevoli aspettative di conferma e attivazione.
Prevedere per le richieste future criteri più stringenti e selettivi.
Intervenire sui corrispettivi delle connessioni.
Intervenire sul funzionamento dei Tavoli tecnici.
In particolare:
1) Commisurare il costo della connessione non solo alla capacità impegnata, ma anche alla durata dell'impegno.
La proposta muove dal presupposto che l'impegno di capacità della rete è (o è divenuto) un bene raro, il cui costo deve essere proporzionale non solo alla capacità impegnata, ma anche alla durata dell'impegno, nella prospettiva di assicurare il rispetto del principio della doverosità della connessione per le FER ed anche un corretto funzionamento del meccanismo di concorrenza fra gli operatori, oggi alterato dalla rendita di posizione dei titolari di soluzione di connessione risalenti e di implausibile attivazione.
Elettricità Futura propone che il costo della connessione non sia più commisurato soltanto alla capacità impegnata, ma anche alla durata dell'impegno, una misura che certamente corrisponde alle più attuali esigenze del sistema.
L'impegno deve avere un costo correlato a lassi di tempo predeterminati - per esempio un trimestre, un semestre o un anno - in modo che, al momento della accettazione della STMG l'operatore acquisti una durata predeterminata dell'impegno di capacità (acquisti, per esempio, uno o più semestri/annualità secondo le sue esigenze e previsioni) alla cui scadenza si abbia una vera e propria decadenza della soluzione, oppure il suo rinnovo oneroso per un altro periodo.
In tal modo, gli operatori sarebbero incentivati a rinnovare solo le connessioni collegate a progetti con concrete possibilità di successo e ad abbandonare le altre, e cesserebbe di accadere che la STMG rilasciata per progetti, il cui iter autorizzativo non è stato nemmeno avviato, rimanga attiva per anni, impegnando capacità di rete che sarebbe più opportuno destinare a progetti concretamente realizzabili. A propria volta il gestore di rete potrebbe meglio programmare la propria attività.
Un simile sistema risponderebbe ai criteri di proporzionalità e adeguatezza: alla diversificazione del costo per gli utenti della connessione, corrisponderebbe, infatti, una diversificazione del servizio in termini di durata, cioè in relazione a una caratteristica del servizio che il fenomeno della "saturazione" ha reso non più "neutra" e che, pertanto, deve doverosamente essere remunerata in modo differenziato.
Il passaggio dal regime attuale al nuovo potrebbe - se oculatamente regolato - consentire di "liberare" molta della capacità oggi impegnata.
Per implementare le nuove misure alle richieste di connessione già accettate, si potrebbe prevedere che, entro 3 mesi dalla loro adozione, tutti i proponenti, la cui soluzione di connessione sia stata accettata da più di 210/270 giorni lavorativi, debbano confermare o meno l'interesse all'iniziativa, nei termini che seguono:
rinunciare immediatamente e gratuitamente alla connessione, con restituzione dell'anticipo versato, oppure
assoggettarsi al nuovo regime e rinnovare la connessione a tempo determinato e a titolo oneroso, dietro versamento di un corrispettivo proporzionato sia alla capacità (in modo da sollecitarne le riduzioni) che alla durata del rinnovo, oppure
subire la decadenza della STMG in caso di mancata risposta al gestore entro il termine assegnato e comunque nel caso in cui non siano in grado di dimostrare di aver presentato la richiesta di avvio del procedimento autorizzatorio unico o di aver incardinato la diversa procedura
Tale provvedimento dovrebbe dapprima essere oggetto di un intervento del Parlamento modificativo dell'art. 14 c. 2 del D.lgs. 387 del 2003, che vi aggiunga una lettera b-bis del seguente tenore: "i costi a carico del produttore per la prenotazione di capacità devono essere commisurati sia alla capacità che alla durata dell'impegno del gestore di rete".
Successivamente ARERA potrebbe approvare la disciplina attuativa, sotto forma di emendamento e modifica del TICA.
2) Rendere effettiva la decadenza delle richieste di connessioni non supportate da ragionevoli aspettative di attivazione e aggiornarne i termini di validità.
Allo stato la disciplina delle connessioni prevede che, in caso di inutile superamento dei termini entro i quali conseguire il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, la soluzione di allacciamento divenga meramente indicativa e debba/possa essere confermata al momento del rilascio della autorizzazione.
Sarebbe, invece, opportuno correlare, alla scadenza del periodo di durata della STMG la sua effettiva decadenza con conseguente riallocazione della capacità da parte del gestore di rete.
Il gestore di rete potrebbe pubblicare le capacità tornate disponibili e indicare un termine entro il quale gli operatori possono chiedere la modifica della propria connessione, accedendo alla nuova capacità e, nel caso in cui più operatori chiedano gli stessi MW di capacità, il criterio di allocazione dovrebbe essere l'anteriorità della richiesta o della accettazione della STMG.
Inoltre, occorre prendere atto che le tempistiche indicate del TICA sono sicuramente insufficienti per arrivare alla conclusione degli iter autorizzativi, la cui durata è, in molte Regioni, mediamente superiore ai 3 anni per impianti fotovoltaici e 4 anni per impianti eolici (non è raro che un operatore riesca a ottenere l'autorizzazione quando ormai la STMG accettata è divenuta irrealizzabile).
Oggi l'iter di connessione prevede che ciascuna delle fasi principali della procedura si svolga entro tempistiche massime - per impianti di potenza superiore ad 1 MW la STMG rimane valida per 210 o 270 giorni lavorativi nel caso, rispettivamente, di connessioni in MT e in AT e AAT - che tuttavia spesso, in concreto, non possono essere rispettate, a causa della condizione di sistematico ritardo in cui versano le procedure autorizzative e ambientali.
Dunque sarebbe opportuno aggiornare i termini di validità della STMG, e renderli più coerenti con la reale durata delle procedure autorizzative, per esempio graduandoli a seconda che il progetto sia o meno sottoposto a screening o VIA, e/o sia oggetto di autorizzazione regionale o nazionale, e calcolandola al netto dei ritardi imputabili ai GdR.
3) Intervenire sui requisiti soggettivi
Per disincentivare indirettamente dinamiche speculative, un ulteriore intervento potrebbe riguardare la 1) dimostrazione del possesso di requisiti soggettivi e 2) il set documentale richiesto all'atto della richiesta di connessione, ad oggi di livello estremamente ridotto.
Di seguito alcune proposte di requisiti soggettivi, al cui possesso potrebbe essere subordinata la possibilità di accedere al servizio di connessione alla Presupposto giustificativo dell'introduzione di tali requisiti si rinviene nel TICA, laddove è previsto che il soggetto richiedente la connessione "intende rivestire la qualifica di "produttore di energia elettrica", qualifica alla quale possono essere ricondotti requisiti di serietà, professionalità e adeguatezza.
Dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto richiedente in relazione alla entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dell'intervento e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza,
ovvero, in alternativa,
dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto richiedente, definita in termini generali in base a parametri di redditività standard calcolati su tecnologia e taglia,
ovvero, in alternativa,
impegno di un istituto bancario - o di un terzo garante - a finanziare la realizzazione dell'impianto.
Assenza delle cause di esclusione di cui agli 94 e 95 c. 1, lett. a) ed e) e c. 2 del D.lgs. 36 del 2023 (nuovo codice dei contratti pubblici).
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