Modelli giuridici di transizione energetica verso una gestione collettiva
Piergiorgio Novaro - Università Degli Studi di Bologna
Comunità di energia rinnovabile (CER) Direttiva 2018/2001/UE (art. 22)
- Espressione di un fenomeno aggregativo dal basso: organizzarsi in dette comunità è un diritto dei clienti finali
- assumono la veste giuridica di un "soggetto di diritto autonomo", avente natura associativa di diritto privato
- Chi può partecipare
- Cosa possono fare
Comunità di energia rinnovabile (CER) art. 31 del d.lgs. n. 199/2021
- Scopo: <>
- Ulteriori condizioni (ARERA delibera n. 318/2020/R/EEL):
a) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità;
b) la comunità - soggetto giuridico è controllata "da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione"
- Conclusione: per la CER l'autoproduzione e l'autoconsumo rappresentano delle caratteristiche essenziali, essa opera sostanzialmente in una condizione di estraneità al mercato, se non limitatamente al surplus energetico da rivendere
Differenze rispetto alla CER
l'adesione a dette comunità è aperta a tutti i soggetti interessati, pubblici o privati: possono partecipare a queste comunità perciò anche soggetti privati o società pubbliche che esercitino in via prevalente attività economiche connesse al settore elettrico
Considerando 44
i poteri decisionali all'interno di una comunità energetica dei cittadini dovrebbero essere riservati a quei membri o soci che non esercitano un'attività commerciale su larga scala e per i quali il settore energetico non costituisce uno degli ambiti principali dell'attività economica
Differenze rispetto alla CER
le attività che queste comunità possono esercitare non sono limitate all'autoproduzione/autoconsumo: "la comunità può partecipare agli ambiti costituti dalla generazione, dalla distribuzione, dalla fornitura, dal consumo, dall'aggregazione, o dallo stoccaggio dell'energia elettrica ovvero dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici" (art. 14 d.lgs. n. 210/2021)
Considerando 47
conferisce agli SM il potere di autorizzare le comunità energetiche dei cittadini a diventare gestori del sistema di distribuzione nell'ambito del regime generale o quali gestori del sistema di distribuzione chiuso
Differenze rispetto alla CER
Scopo:
l'atto costitutivo della comunità "deve individuare quale scopo principale il perseguimento, a favore dei membri o dei soci o del territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, non potendo costituire i profitti finanziari lo scopo principale della comunità".
Conclusioni
- È un fenomeno non limitato all'autoproduzione e all'autoconsumo;
- le comunità energetiche possono in sostanza esercitare tutte le attività della filiera, e possono potenzialmente aspirare alla completa autosufficienza energetica;
- pur privilegiando un approccio di tipo mutualistico, l'ampia gamma di attività che queste comunità possono espletare rende del tutto coerente la possibilità che vi siano imprese pubbliche o private che generino profitti dalla partecipazione alle comunità fornendo l'energia da loro prodotta ai membri di queste. Queste comunità non sono affatto estranee invero alla logica di mer
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- Scopo: <
- Ulteriori condizioni (ARERA delibera n. 318/2020/R/EEL):
a) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità;
b) la comunità - soggetto giuridico è controllata "da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione"
- Conclusione: per la CER l'autoproduzione e l'autoconsumo rappresentano delle caratteristiche essenziali, essa opera sostanzialmente in una condizione di estraneità al mercato, se non limitatamente al surplus energetico da rivendere
Differenze rispetto alla CER
l'adesione a dette comunità è aperta a tutti i soggetti interessati, pubblici o privati: possono partecipare a queste comunità perciò anche soggetti privati o società pubbliche che esercitino in via prevalente attività economiche connesse al settore elettrico
Considerando 44
i poteri decisionali all'interno di una comunità energetica dei cittadini dovrebbero essere riservati a quei membri o soci che non esercitano un'attività commerciale su larga scala e per i quali il settore energetico non costituisce uno degli ambiti principali dell'attività economica
Differenze rispetto alla CER
le attività che queste comunità possono esercitare non sono limitate all'autoproduzione/autoconsumo: "la comunità può partecipare agli ambiti costituti dalla generazione, dalla distribuzione, dalla fornitura, dal consumo, dall'aggregazione, o dallo stoccaggio dell'energia elettrica ovvero dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici" (art. 14 d.lgs. n. 210/2021)
Considerando 47
conferisce agli SM il potere di autorizzare le comunità energetiche dei cittadini a diventare gestori del sistema di distribuzione nell'ambito del regime generale o quali gestori del sistema di distribuzione chiuso
Differenze rispetto alla CER
Scopo:
l'atto costitutivo della comunità "deve individuare quale scopo principale il perseguimento, a favore dei membri o dei soci o del territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, non potendo costituire i profitti finanziari lo scopo principale della comunità".
Conclusioni
- È un fenomeno non limitato all'autoproduzione e all'autoconsumo;
- le comunità energetiche possono in sostanza esercitare tutte le attività della filiera, e possono potenzialmente aspirare alla completa autosufficienza energetica;
- pur privilegiando un approccio di tipo mutualistico, l'ampia gamma di attività che queste comunità possono espletare rende del tutto coerente la possibilità che vi siano imprese pubbliche o private che generino profitti dalla partecipazione alle comunità fornendo l'energia da loro prodotta ai membri di queste. Queste comunità non sono affatto estranee invero alla logica di mer
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Fonte: Convegno Le comunità energetiche in trentino 9 giugno 2022
Settori: Ambiente, Efficienza energetica industriale, Energia, Energy storage, Fotovoltaico, Rinnovabili, Smart City, Smart energy, Smart Grid
Parole chiave: Autoproduzione di energia, Comunità energetica rinnovabile, Rinnovabili, Transizione energetica
- FIRE - Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia
- Ennio Macchi
- GSE Gestore dei Servizi Energetici
- RSE - Ricerca sul Sistema Energetico
- Giuseppe Grassi