Diagnosi energetiche: novità, opportunità e obblighi
Federico Alberto Tocchetti - ENEA
- Imprese energetiche, gasivore, con certificazione
- La diagnosi energetica di qualità
- Imprese e diagnosi energetica
- Efficienza energetica per le PMI
- Gestione della clusterizzazione
Art. 8 D.Lgs. 102/2014 e s.m.i.
Obbligo di eseguire diagnosi energetiche: Entro il 5/12/2015 e quindi ogni 4 anni
Chiarimenti MiSE novembre 2016: Trasmissione della diagnosi entro il 22/12
Soggetti obbligati
L'art. 8 definisce le imprese italiane che sono i soggetti obbligati alle diagnosi energetiche:
- le grandi imprese (comma 1);
- le imprese a forte consumo di energia (comma 3).
Sono escluse tutte le Amministrazioni pubbliche riportate negli elenchi ISTAT.
Imprese Energivore
Le Imprese Energivore soggette all'obbligo di diagnosi con scadenza nell'anno n (per l'anno n-1), sono le imprese che beneficiano degli incentivi per gli energivori. Le imprese Energivore sono inserite negli elenchi di volta in volta pubblicati nell'anno n-1 dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA - DM 5/4/2013).
Condizioni per imprese energivore
Dall'1/1/2018 vengono classificate come energivore le imprese che nel periodo di riferimento (dall'anno n-4 all'anno n-2) precedenti all'anno n-1 di pubblicazione nel registro CSEA ed all'anno di competenza n in cui vengono fruite le agevolazioni (DM 21/12/2017) hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica maggiore o uguale a 1 GWh (in precedenza 2,4 GWh) e rispettano uno dei seguenti requisiti:
- operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee Guida CE 200/01 del 2014
- operano nei settori dell'Allegato 5 alle Linee Guida CE e sono caratterizzate da un indice di "intensità elettrica su VAL" non inferiore al 20% - VAL: media del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato
- non rientrano tra le due categorie precedenti ma sono ricomprese negli elenchi CSEA per gli anni 2013 o 2014.
Obblighi per il D.Lgs. 73/2020
Modifiche al comma 3:
Obbligo per le imprese energivore di effettuare nel quadriennio almeno un intervento di efficienza energetica o in alternativa adottare un SGE ISO50001
- Obbligo per tutti i siti per i quali è stata presentata diagnosi
In attesa dei decreti attuativi
All'interno della presentazione, si prosegue con:
- Imprese Gasivore (DM 541 del 21/12/2021)
- Grandi Imprese con consumi sotto i 50 tep
- Imprese con certificazione ISO 50001
Chi può eseguire la Diagnosi Energetica
L'art. 8 comma 1-a e 1-b del D.Lgs. 73/2020 modifica i commi 1 e 2 del D.Lgs. 102/2014 "Le Diagnosi Energetiche ... sono eseguite da soggetti certificati ... in base alle norme UNI 11352 e UNI 11339". La registrazione al portale in qualità di Incaricato per la redazione delle Diagnosi Energetiche è pertanto consentita solo a ESCo ed EGE certificati.
La diagnosi energetica di qualità
- Quantificazione dei principali vettori energetici con dati aggiornati, misurabili e tracciabili;
- Definizione della struttura energetica aziendale con dati aggiornati e, ove possibile, misurabili e tracciabili o comunque riproducibili e dimostrabili;
- Calcolo indicatori di prestazione energetica e benchmarking;
- Analisi tecno-economica delle opportunità di risparmio energetico.
Effettuare una diagnosi energetica è un processo che richiede l'utilizzo dell'opportuna strumentazione di misura, un'appropriata e riconosciuta esperienza relativa al settore nel quale si va ad operare, ed infine anche competenze tecniche e capacità di rapportarsi con i vari stakeholders del caso.
Imprese e diagnosi energetica
Gli audit energetici svolgono un ruolo cruciale nella decisione delle imprese di procedere al miglioramento dell'efficienza energetica. Le probabilità di investire in misure di efficienza energetica sono 1,8 volte maggiori per le imprese con un audit energetico (European Investment Bank, 2020 ) rispetto a coloro che non ne hanno uno.
L'audit energetico è uno strumento efficace per superare le barriere informative all'efficienza energetica e facilitare l' attuazione di misure di efficienza energetica nelle imprese.
In allegato, è possibile scaricare il pdf intero dell'atto.
Obbligo di eseguire diagnosi energetiche: Entro il 5/12/2015 e quindi ogni 4 anni
Chiarimenti MiSE novembre 2016: Trasmissione della diagnosi entro il 22/12
Soggetti obbligati
L'art. 8 definisce le imprese italiane che sono i soggetti obbligati alle diagnosi energetiche:
- le grandi imprese (comma 1);
- le imprese a forte consumo di energia (comma 3).
Sono escluse tutte le Amministrazioni pubbliche riportate negli elenchi ISTAT.
Imprese Energivore
Le Imprese Energivore soggette all'obbligo di diagnosi con scadenza nell'anno n (per l'anno n-1), sono le imprese che beneficiano degli incentivi per gli energivori. Le imprese Energivore sono inserite negli elenchi di volta in volta pubblicati nell'anno n-1 dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA - DM 5/4/2013).
Condizioni per imprese energivore
Dall'1/1/2018 vengono classificate come energivore le imprese che nel periodo di riferimento (dall'anno n-4 all'anno n-2) precedenti all'anno n-1 di pubblicazione nel registro CSEA ed all'anno di competenza n in cui vengono fruite le agevolazioni (DM 21/12/2017) hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica maggiore o uguale a 1 GWh (in precedenza 2,4 GWh) e rispettano uno dei seguenti requisiti:
- operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee Guida CE 200/01 del 2014
- operano nei settori dell'Allegato 5 alle Linee Guida CE e sono caratterizzate da un indice di "intensità elettrica su VAL" non inferiore al 20% - VAL: media del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato
- non rientrano tra le due categorie precedenti ma sono ricomprese negli elenchi CSEA per gli anni 2013 o 2014.
Obblighi per il D.Lgs. 73/2020
Modifiche al comma 3:
Obbligo per le imprese energivore di effettuare nel quadriennio almeno un intervento di efficienza energetica o in alternativa adottare un SGE ISO50001
- Obbligo per tutti i siti per i quali è stata presentata diagnosi
In attesa dei decreti attuativi
All'interno della presentazione, si prosegue con:
- Imprese Gasivore (DM 541 del 21/12/2021)
- Grandi Imprese con consumi sotto i 50 tep
- Imprese con certificazione ISO 50001
Chi può eseguire la Diagnosi Energetica
L'art. 8 comma 1-a e 1-b del D.Lgs. 73/2020 modifica i commi 1 e 2 del D.Lgs. 102/2014 "Le Diagnosi Energetiche ... sono eseguite da soggetti certificati ... in base alle norme UNI 11352 e UNI 11339". La registrazione al portale in qualità di Incaricato per la redazione delle Diagnosi Energetiche è pertanto consentita solo a ESCo ed EGE certificati.
La diagnosi energetica di qualità
- Quantificazione dei principali vettori energetici con dati aggiornati, misurabili e tracciabili;
- Definizione della struttura energetica aziendale con dati aggiornati e, ove possibile, misurabili e tracciabili o comunque riproducibili e dimostrabili;
- Calcolo indicatori di prestazione energetica e benchmarking;
- Analisi tecno-economica delle opportunità di risparmio energetico.
Effettuare una diagnosi energetica è un processo che richiede l'utilizzo dell'opportuna strumentazione di misura, un'appropriata e riconosciuta esperienza relativa al settore nel quale si va ad operare, ed infine anche competenze tecniche e capacità di rapportarsi con i vari stakeholders del caso.
Imprese e diagnosi energetica
Gli audit energetici svolgono un ruolo cruciale nella decisione delle imprese di procedere al miglioramento dell'efficienza energetica. Le probabilità di investire in misure di efficienza energetica sono 1,8 volte maggiori per le imprese con un audit energetico (European Investment Bank, 2020 ) rispetto a coloro che non ne hanno uno.
L'audit energetico è uno strumento efficace per superare le barriere informative all'efficienza energetica e facilitare l' attuazione di misure di efficienza energetica nelle imprese.
In allegato, è possibile scaricare il pdf intero dell'atto.
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Fonte: Atti Conferenza FIRE Enermanagement 2022
Settori: Efficienza energetica industriale
Parole chiave: Diagnosi energetica, Efficienza energetica
- Andrea Maffezzoli
- Federico Alberto Tocchetti
- ETS Engine Technology Solutions
- Andrea Maffezzoli