Normativa tecnica e legislazione: spesso strumenti complementari
Da qualche tempo a questa parte, dedichiamo periodicamente uno dei Dossier di Energia e Dintorni al rapporto tra legislazione e normazione tecnica.
Questo mese riprendiamo quanto già pubblicato circa un anno fa aggiornandolo alle ultime novità in modo da presentare un quadro "up to date" e arricchendolo con un approfondimento, a carattere informativo e senza nessuna presunzione di esaustività, su rispettive differenze e ruoli dei disposti legislativi e delle norme tecniche pensando possa essere utile per chi ha la necessità di capire meglio i rapporti tra questi due strumenti che potremmo definire complementari.
Legislazione e normazione tecnica: due ruoli diversi
Come prima considerazione è utile evidenziare che da un lato ci sono quei documenti che sinteticamente e in modo probabilmente troppo semplicistico potremmo chiamare prodotti del sistema legislativo nazionale, ossia leggi e decreti, aventi forza di legge o subordinati ad essa, che hanno carattere cogente e ai quali generalmente si applica il principio "ignorantia legis non excusat", ossia quel motto citato in vari contesti e in varie forme più o meno simili per sottolineare come non sia ammissibile ignorarli.
Ne parla la Costituzione italiana quando, all'art. 54 sancisce che "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi" e ne parla, ad esempio, il Codice Penale quando stabilisce che nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge.
Dall'altro abbiamo quei documenti che il Regolamento (UE) 1025/2012 sulla normazione tecnica definisce come "norme" ossia "le specifiche tecniche adottate da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alle quali non è obbligatorio conformarsi".
In sintesi, da un punto di vista generale e ad un primo approccio, l'osservanza delle leggi e dei decreti è obbligatoria, mentre la conformità alle norme tecniche è volontaria. Due ruoli diversi, quindi, che però a volte possono avvicinarsi molto se non coincidere del tutto.
Un aiuto a capire meglio questo rapporto è dato dal citato Regolamento 1025, recepito in Italia dal Decreto Legislativo 223/2017, che introduce il termine di Regola Tecnica, ossia "una specifica tecnica [...] la cui osservanza è obbligatoria, de iure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro dell'Unione europea [...]."
Il Regolamento aggiunge un ulteriore elemento importante sottolineando che costituiscono regole tecniche de facto:
1. le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
2. gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
3. le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; [...];".
Sostanzialmente, quindi, una norma tecnica diventa cogente quando a sua volta è richiamata in modo appropriato e/o in casi applicativi specifici da altri documenti cogenti.
È importante sottolineare, però, che la cogenza o meno di una norma tecnica a volte non è di facile verifica/dimostrazione, proprio per la complessità della materia e la disuniformità del modo in cui è richiamata all'interno di un atto cogente.
Il caso più frequente, come ad esempio per le cosiddette norme armonizzate, è che una norma possa costituire un riferimento per la cosiddetta presunzione di conformità ai requisiti definiti dall'atto legislativo che la richiama, sulla base dell'approccio che ritiene che chiedere di dimostrare o dimostrare di aver applicato una norma tecnica è preferibile rispetto al chiedere di dimostrare o dover dimostrare di aver rispettato tutti i requisiti contenuti in un documento legislativo senza un ulteriore documento di supporto.
Moltissime norme di prodotto ricadono in questa casistica, come si vedrà più avanti. A questo quadro si aggiunge un altro esempio di cogenza che si potrebbe definire "di mercato", sebbene non ulteriormente approfondita in questo dossier. Una norma tecnica volontaria viene richiamata all'interno di accordi tra privati o da soggetti che operano in uno specifico contesto e conseguentemente è resa obbligatoria per quei privati o per interagire con quei soggetti che operano in quello specifico ambito.
Una seconda considerazione, utile per comprendere meglio il lungo elenco di decreti e norme del presente dossier, riguarda la forza che possiede un particolare atto legislativo o una norma tecnica rispetto a documenti simili. Generalmente dal lato legislativo si distinguono due categorie di disposti: gli atti aventi forma di legge e gli atti a loro subordinati.
Nel primo gruppo ricadono le Leggi, emanate dal Parlamento, e i Decreti Legislativi e i Decreti Legge, emanati dal Governo tramite apposita delega, mentre nel secondo gruppo si trovano, ad esempio, Decreti Ministeriali e Interministeriali, Decreti della Presidenza del Consiglio, Decreti della Presidenza della Repubblica che sono di norma considerati applicativi dei primi e contengono frequentemente le regole tecniche di cui sopra.
Questo significa, semplificando, che i requisiti di una Legge o di un Decreto Legislativo hanno priorità rispetto ad un Decreto di rango inferiore. Spostandosi alle norme tecniche invece l'importanza decresce passando da una norma tecnica vera e propria (UNI, UNI EN, UNI EN ISO, UNI ISO) ad una specifica tecnica (UNI/TS, UNI CEN/TS, UNI EN ISO/TS), che è cosa diversa dalla specifica tecnica definita all'inizio (Regolamento 1025), ad un rapporto tecnico (UNI/TR, UNI CEN/TR, UNI EN ISO/
TR).
Quest'ultimo, in particolare, per regola non può avere carattere prescrittivo anche se, nel momento in cui qualcuno ne richieda la conformità, è preferibile se non raccomandabile applicarlo compiutamente.
Le prime due invece si differenziano principalmente per l'intervallo temporale che le regole della normazione richiedono di applicare ai cicli di revisione; 5 anni per una norma e 3 per una specifica tecnica.
Un'ultima considerazione importante: per molti dei disposti legislativi citati di seguito, soprattutto, ma non solo, quelli di rango minore, il CTI è stato attore tecnico importante per la proposta di riferimenti normativi di supporto e di aspetti tecnici di dettaglio.
Questo è stato ed è tuttora possibile grazie ad un presidio costante dell'attività legislativa svolto sia dalla struttura operativa CTI che dai suoi organi tecnici (Gruppi Consultivi e Commissioni Tecniche) e grazie ad una collaborazione sempre attiva con gli uffici tecnici dei Ministeri coinvolti e con i principali enti di riferimento (in particolare ENEA e GSE).
Con queste, riteniamo, utili premesse inizia ora la parte più didascalica, ma non meno importante del Dossier, in cui sono descritti ancorché sinteticamente i vari decreti e le norme tecniche connesse elaborate nelle varie Commissioni Tecniche del CTI. Allo stesso modo il CTI, attraverso i suoi Gruppi Consultivi ha collaborato alla redazione di alcune parti di alcuni di questi decreti, generalmente le più tecniche ed ovviamente per gli aspetti di stretta competenza.
All'interno del Dossier, che è scaricabile qui sotto, anche:
- Marcatura CE con le norme armonizzate
- I criteri ambientali minimi per l'edilizia e per i servizi energetici
- Stabilimenti Seveso
- Esercizio delle attrezzature a pressione
- Prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti
- Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
- Incentivazione delle rinnovabili termiche
- Trattamento acqua negli impianti termici
- Misura in campo del rendimento di combustione
- Verifiche metrologiche dei contatori di calore
- I combustibili solidi secondari
- Gestione dell'energia e diagnosi energetiche
- Teleriscaldamento e teleraffrescamento
Come prima considerazione è utile evidenziare che da un lato ci sono quei documenti che sinteticamente e in modo probabilmente troppo semplicistico potremmo chiamare prodotti del sistema legislativo nazionale, ossia leggi e decreti, aventi forza di legge o subordinati ad essa, che hanno carattere cogente e ai quali generalmente si applica il principio "ignorantia legis non excusat", ossia quel motto citato in vari contesti e in varie forme più o meno simili per sottolineare come non sia ammissibile ignorarli.
Ne parla la Costituzione italiana quando, all'art. 54 sancisce che "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi" e ne parla, ad esempio, il Codice Penale quando stabilisce che nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge.
Dall'altro abbiamo quei documenti che il Regolamento (UE) 1025/2012 sulla normazione tecnica definisce come "norme" ossia "le specifiche tecniche adottate da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alle quali non è obbligatorio conformarsi".
In sintesi, da un punto di vista generale e ad un primo approccio, l'osservanza delle leggi e dei decreti è obbligatoria, mentre la conformità alle norme tecniche è volontaria. Due ruoli diversi, quindi, che però a volte possono avvicinarsi molto se non coincidere del tutto.
Un aiuto a capire meglio questo rapporto è dato dal citato Regolamento 1025, recepito in Italia dal Decreto Legislativo 223/2017, che introduce il termine di Regola Tecnica, ossia "una specifica tecnica [...] la cui osservanza è obbligatoria, de iure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro dell'Unione europea [...]."
Il Regolamento aggiunge un ulteriore elemento importante sottolineando che costituiscono regole tecniche de facto:
1. le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
2. gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
3. le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; [...];".
Sostanzialmente, quindi, una norma tecnica diventa cogente quando a sua volta è richiamata in modo appropriato e/o in casi applicativi specifici da altri documenti cogenti.
È importante sottolineare, però, che la cogenza o meno di una norma tecnica a volte non è di facile verifica/dimostrazione, proprio per la complessità della materia e la disuniformità del modo in cui è richiamata all'interno di un atto cogente.
Il caso più frequente, come ad esempio per le cosiddette norme armonizzate, è che una norma possa costituire un riferimento per la cosiddetta presunzione di conformità ai requisiti definiti dall'atto legislativo che la richiama, sulla base dell'approccio che ritiene che chiedere di dimostrare o dimostrare di aver applicato una norma tecnica è preferibile rispetto al chiedere di dimostrare o dover dimostrare di aver rispettato tutti i requisiti contenuti in un documento legislativo senza un ulteriore documento di supporto.
Moltissime norme di prodotto ricadono in questa casistica, come si vedrà più avanti. A questo quadro si aggiunge un altro esempio di cogenza che si potrebbe definire "di mercato", sebbene non ulteriormente approfondita in questo dossier. Una norma tecnica volontaria viene richiamata all'interno di accordi tra privati o da soggetti che operano in uno specifico contesto e conseguentemente è resa obbligatoria per quei privati o per interagire con quei soggetti che operano in quello specifico ambito.
Una seconda considerazione, utile per comprendere meglio il lungo elenco di decreti e norme del presente dossier, riguarda la forza che possiede un particolare atto legislativo o una norma tecnica rispetto a documenti simili. Generalmente dal lato legislativo si distinguono due categorie di disposti: gli atti aventi forma di legge e gli atti a loro subordinati.
Nel primo gruppo ricadono le Leggi, emanate dal Parlamento, e i Decreti Legislativi e i Decreti Legge, emanati dal Governo tramite apposita delega, mentre nel secondo gruppo si trovano, ad esempio, Decreti Ministeriali e Interministeriali, Decreti della Presidenza del Consiglio, Decreti della Presidenza della Repubblica che sono di norma considerati applicativi dei primi e contengono frequentemente le regole tecniche di cui sopra.
Questo significa, semplificando, che i requisiti di una Legge o di un Decreto Legislativo hanno priorità rispetto ad un Decreto di rango inferiore. Spostandosi alle norme tecniche invece l'importanza decresce passando da una norma tecnica vera e propria (UNI, UNI EN, UNI EN ISO, UNI ISO) ad una specifica tecnica (UNI/TS, UNI CEN/TS, UNI EN ISO/TS), che è cosa diversa dalla specifica tecnica definita all'inizio (Regolamento 1025), ad un rapporto tecnico (UNI/TR, UNI CEN/TR, UNI EN ISO/
TR).
Quest'ultimo, in particolare, per regola non può avere carattere prescrittivo anche se, nel momento in cui qualcuno ne richieda la conformità, è preferibile se non raccomandabile applicarlo compiutamente.
Le prime due invece si differenziano principalmente per l'intervallo temporale che le regole della normazione richiedono di applicare ai cicli di revisione; 5 anni per una norma e 3 per una specifica tecnica.
Un'ultima considerazione importante: per molti dei disposti legislativi citati di seguito, soprattutto, ma non solo, quelli di rango minore, il CTI è stato attore tecnico importante per la proposta di riferimenti normativi di supporto e di aspetti tecnici di dettaglio.
Questo è stato ed è tuttora possibile grazie ad un presidio costante dell'attività legislativa svolto sia dalla struttura operativa CTI che dai suoi organi tecnici (Gruppi Consultivi e Commissioni Tecniche) e grazie ad una collaborazione sempre attiva con gli uffici tecnici dei Ministeri coinvolti e con i principali enti di riferimento (in particolare ENEA e GSE).
Con queste, riteniamo, utili premesse inizia ora la parte più didascalica, ma non meno importante del Dossier, in cui sono descritti ancorché sinteticamente i vari decreti e le norme tecniche connesse elaborate nelle varie Commissioni Tecniche del CTI. Allo stesso modo il CTI, attraverso i suoi Gruppi Consultivi ha collaborato alla redazione di alcune parti di alcuni di questi decreti, generalmente le più tecniche ed ovviamente per gli aspetti di stretta competenza.
All'interno del Dossier, che è scaricabile qui sotto, anche:
- Marcatura CE con le norme armonizzate
- I criteri ambientali minimi per l'edilizia e per i servizi energetici
- Stabilimenti Seveso
- Esercizio delle attrezzature a pressione
- Prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti
- Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
- Incentivazione delle rinnovabili termiche
- Trattamento acqua negli impianti termici
- Misura in campo del rendimento di combustione
- Verifiche metrologiche dei contatori di calore
- I combustibili solidi secondari
- Gestione dell'energia e diagnosi energetiche
- Teleriscaldamento e teleraffrescamento
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Fonte: Dossier CTI novembre 2023 Energia e Dintorni
Settori: Ambiente, Edilizia, Efficienza energetica edifici, Efficienza energetica industriale, Normativa Tecnica, Rinnovabili
Mercati: Normativa Tecnica
Parole chiave: Criteri Ambientali Minimi, Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Efficienza energetica degli edifici, Gestione energetica, Rinnovabili
- Andrea Maffezzoli
- Federesco
- GSE Gestore dei Servizi Energetici
- Schneider Electric
- Andrea Maffezzoli