Obbligo rinnovabili negli edifici: ecco le tecnologie per farlo
Gli edifici nuovi o ristrutturati integralmente devono produrre il 50% dell'energia termica con le rinnovabili. Come rispettare normativa e ambiente.
Quando si verifica l'obbligo rinnovabili negli edifici?
L'integrazione di impianti basati su fonti rinnovabili all'interno degli edifici è obbligatoria a livello nazionale ormai da qualche anno.
Il processo che ha portato a questa normativa è stato lungo e articolato, con diversi step progressivi, ma l'obiettivo era chiaro sin dall'inizio: abbassare il contributo (consistente!) della climatizzazione invernale ed estiva sulle emissioni climalteranti grazie alla diminuzione del consumo di combustibili fossili.
Vediamo quando è obbligatorio installare impianti a fonti rinnovabili perché possiate capire se rientrate nella casistica, nel caso stiate progettando la vostra nuova abitazione (per sapere di più leggi anche la nostra Guida Riqualificazione energetica abitazione: bonus e interventi).
L'obbligo di utilizzare fonti rinnovabili negli edifici è stato sancito con l'articolo 11 del D.Lgs. 28/2011, chiamato anche "Decreto rinnovabili". In attuazione della Direttiva 2009/28/CE, il Decreto ha stabilito livelli minimi di fonti rinnovabili nella produzione di energia termica degli immobili in questi casi:
- Edificio di nuova costruzione o ampliamento di edificio la cui nuova porzione climatizzata ha un volume superiore del 15% del preesistente;
- Edificio esistente sottoposto a ristrutturazione rilevante con superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro, oppure edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione.
Fino al 31 dicembre 2013, in questi edifici vigeva l'obbligo di produrre almeno il 20% di energia termica con fonti rinnovabili, una percentuale salita al 35% dal 2014 e poi portata al 50% dal 2017. La scadenza del 2017 è, infine, slittata di un anno, al 1° gennaio 2018.
Quante rinnovabili è obbligatorio installare?
Sono state decise a livello nazionale percentuali minime per coprire con fonti rinnovabili il fabbisogno di energia annuo per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria (ACS); nelle singole Regioni la normativa può essere ancora più stringente.
Dall'inizio del 2018 le percentuali stabilite sono:
- Riscaldamento + raffrescamento + ACS (nel loro insieme): 50% per edifici privati, 55% per edifici pubblici; se gli edifici sono ubicati in centro storico (zona A) le percentuali scendono a 25% per i privati e al 27,5% per gli edifici pubblici;
- Solo la ACS: 50% per i privati e 55% per edifici pubblici; se gli edifici sono in centro storico le quote scendono a 25% per i privati e a 27,5% per gli edifici pubblici.
È facile intuire come il calcolo esatto della quantità di energia rinnovabile necessaria possa essere fatto solo da un progettista termotecnico che sappia calcolare tutta l'energia termica che serve alla tua abitazione. Inoltre, le differenti tecnologie sono considerate più o meno rinnovabili non in modo assoluto, ma a seconda di precisi indicatori di cui il progettista deve tenere conto.
Esistono due casi in cui è possibile derogare alle imposizioni di legge sulle rinnovabili:
- Se l'edificio è allacciato a una rete di teleriscaldamento che soddisfa l'intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria;
- Se l'edificio è sottoposto a tutela di carattere storico-urbanistico.
Quali tecnologie servono per rispettare l'obbligo sulle rinnovabili?
Bisogna fare subito chiarezza su una questione: gli obblighi riguardanti le rinnovabili negli edifici stabiliti con il D.Lgs. 28/2011 non possono essere soddisfatti tramite impianti che producono esclusivamente energia elettrica, utilizzata poi per alimentare i sistemi di riscaldamento. Il fotovoltaico, insomma, è sempre un'ottima soluzione per rendere più efficiente la propria abitazione e risparmiare sui consumi, ma in questo caso non basta perché non viene conteggiato direttamente come energia rinnovabile, ma solo a compensazione dei fabbisogni di energia elettrica dell'edificio. Sono necessarie tecnologie che sfruttano le rinnovabili termiche, ossia:
- Pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria (o per integrare il riscaldamento);
- Pompe di calore per la climatizzazione invernale ed estiva.
- Generatori di calore a biomassa.
Ora potrai capire perché in tutte le nuove costruzioni non troverai più una caldaia a gas come unico generatore di calore, ma piuttosto una pompa di calore oppure un sistema ibrido (o pompa di calore ibrida), che affianca una caldaia a una pompa di calore apportando in ogni caso un importante contributo da fonte rinnovabile. La combinazione di queste tecnologie efficienti consente di rispettare la legge, ridurre consumi e costi in bolletta e abbattere le emissioni in atmosfera.
Qual è il passo successivo dopo gli obblighi sulle rinnovabili del 2018?
Già dal 31 dicembre del 2018 le prescrizioni che devono rispettare gli edifici nuovi in Italia spingono ulteriormente verso un'edilizia a emissioni zero. A partire da quella data, infatti, gli edifici pubblici devono essere nZEB (Near zero energy building), ossia caratterizzati da consumi quasi nulli, mentre dal 1° gennaio 2021 l'obbligo riguarda tutte le nuove costruzioni.
Si tratta in questo caso di un vero e proprio nuovo paradigma per l'edilizia che non coinvolge solo l'utilizzo delle fonti rinnovabili (ovviamente necessarie), ma le caratteristiche progettuali e costruttive dell'immobile, così da renderlo intrinsecamente poco - o per nulla - bisognoso di energia.
Il processo che ha portato a questa normativa è stato lungo e articolato, con diversi step progressivi, ma l'obiettivo era chiaro sin dall'inizio: abbassare il contributo (consistente!) della climatizzazione invernale ed estiva sulle emissioni climalteranti grazie alla diminuzione del consumo di combustibili fossili.
Vediamo quando è obbligatorio installare impianti a fonti rinnovabili perché possiate capire se rientrate nella casistica, nel caso stiate progettando la vostra nuova abitazione (per sapere di più leggi anche la nostra Guida Riqualificazione energetica abitazione: bonus e interventi).
L'obbligo di utilizzare fonti rinnovabili negli edifici è stato sancito con l'articolo 11 del D.Lgs. 28/2011, chiamato anche "Decreto rinnovabili". In attuazione della Direttiva 2009/28/CE, il Decreto ha stabilito livelli minimi di fonti rinnovabili nella produzione di energia termica degli immobili in questi casi:
- Edificio di nuova costruzione o ampliamento di edificio la cui nuova porzione climatizzata ha un volume superiore del 15% del preesistente;
- Edificio esistente sottoposto a ristrutturazione rilevante con superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro, oppure edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione.
Fino al 31 dicembre 2013, in questi edifici vigeva l'obbligo di produrre almeno il 20% di energia termica con fonti rinnovabili, una percentuale salita al 35% dal 2014 e poi portata al 50% dal 2017. La scadenza del 2017 è, infine, slittata di un anno, al 1° gennaio 2018.
Quante rinnovabili è obbligatorio installare?
Sono state decise a livello nazionale percentuali minime per coprire con fonti rinnovabili il fabbisogno di energia annuo per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria (ACS); nelle singole Regioni la normativa può essere ancora più stringente.
Dall'inizio del 2018 le percentuali stabilite sono:
- Riscaldamento + raffrescamento + ACS (nel loro insieme): 50% per edifici privati, 55% per edifici pubblici; se gli edifici sono ubicati in centro storico (zona A) le percentuali scendono a 25% per i privati e al 27,5% per gli edifici pubblici;
- Solo la ACS: 50% per i privati e 55% per edifici pubblici; se gli edifici sono in centro storico le quote scendono a 25% per i privati e a 27,5% per gli edifici pubblici.
È facile intuire come il calcolo esatto della quantità di energia rinnovabile necessaria possa essere fatto solo da un progettista termotecnico che sappia calcolare tutta l'energia termica che serve alla tua abitazione. Inoltre, le differenti tecnologie sono considerate più o meno rinnovabili non in modo assoluto, ma a seconda di precisi indicatori di cui il progettista deve tenere conto.
Esistono due casi in cui è possibile derogare alle imposizioni di legge sulle rinnovabili:
- Se l'edificio è allacciato a una rete di teleriscaldamento che soddisfa l'intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria;
- Se l'edificio è sottoposto a tutela di carattere storico-urbanistico.
Quali tecnologie servono per rispettare l'obbligo sulle rinnovabili?
Bisogna fare subito chiarezza su una questione: gli obblighi riguardanti le rinnovabili negli edifici stabiliti con il D.Lgs. 28/2011 non possono essere soddisfatti tramite impianti che producono esclusivamente energia elettrica, utilizzata poi per alimentare i sistemi di riscaldamento. Il fotovoltaico, insomma, è sempre un'ottima soluzione per rendere più efficiente la propria abitazione e risparmiare sui consumi, ma in questo caso non basta perché non viene conteggiato direttamente come energia rinnovabile, ma solo a compensazione dei fabbisogni di energia elettrica dell'edificio. Sono necessarie tecnologie che sfruttano le rinnovabili termiche, ossia:
- Pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria (o per integrare il riscaldamento);
- Pompe di calore per la climatizzazione invernale ed estiva.
- Generatori di calore a biomassa.
Ora potrai capire perché in tutte le nuove costruzioni non troverai più una caldaia a gas come unico generatore di calore, ma piuttosto una pompa di calore oppure un sistema ibrido (o pompa di calore ibrida), che affianca una caldaia a una pompa di calore apportando in ogni caso un importante contributo da fonte rinnovabile. La combinazione di queste tecnologie efficienti consente di rispettare la legge, ridurre consumi e costi in bolletta e abbattere le emissioni in atmosfera.
Qual è il passo successivo dopo gli obblighi sulle rinnovabili del 2018?
Già dal 31 dicembre del 2018 le prescrizioni che devono rispettare gli edifici nuovi in Italia spingono ulteriormente verso un'edilizia a emissioni zero. A partire da quella data, infatti, gli edifici pubblici devono essere nZEB (Near zero energy building), ossia caratterizzati da consumi quasi nulli, mentre dal 1° gennaio 2021 l'obbligo riguarda tutte le nuove costruzioni.
Si tratta in questo caso di un vero e proprio nuovo paradigma per l'edilizia che non coinvolge solo l'utilizzo delle fonti rinnovabili (ovviamente necessarie), ma le caratteristiche progettuali e costruttive dell'immobile, così da renderlo intrinsecamente poco - o per nulla - bisognoso di energia.
Settori: Ambiente, Edilizia, Efficienza energetica edifici, Energia, Rinnovabili, Termotecnica industriale
- Andrea Maffezzoli
- ANIMA - Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine
- Federesco
- GSE Gestore dei Servizi Energetici
- RSE - Ricerca sul Sistema Energetico
- Giuseppe Grassi
- Andrea Maffezzoli